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Istruzioni IM.I.S.

A decorrere dal 1° gennaio 2015, nella sola Provincia di Trento, è entrata in vigore l'Imposta Immobiliare Semplice (IM.I.S.), istituita con la Legge Provinciale n. 14 del 30 dicembre 2014, che sostituisce l'IMUP e la TASI.

Chi paga

L'IMIS deve essere pagata dal proprietario (o titolare di altro diritto reale) difabbricati e di aree fabbricabili, definite tali dallo strumento urbanistico generale del Comune. Con riferimento a queste ultime, sono oggetto di imposta anche quelle appartenenti a coltivatori diretti o a imprenditori agricoli a titolo principale.

Non è dovuta l’Imposta Immobiliare Semplice per le abitazioni principali e relative pertinenze ad esclusione dei fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze.

Quando si versa

L’IMIS va pagata in due rate: l’acconto, pari all’importo dovuto per il primo semestre, entro il 16 giugno e il saldo, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, entro il 16 dicembre.

E’ possibile il pagamento in un’unica soluzione, entro il termine previsto per il versamento dell’acconto.
Il contribuente può assolvere l’imposta complessivamente dovuta, per ogni periodo d’imposta, in più versamenti, anche mensili, comunque effettuati entro le scadenze sopra indicate.

In caso di decesso, gli eredi subentrano, ai fini IMIS, immediatamente nel possesso dell’immobile, secondo le regole della successione legittima prevista dal Codice Civile (salvo testamento). I termini di pagamento sopra indicati sono posticipati di dodici mesi (limitatamente ai fabbricati e alle aree oggetto di successione) sia per l’obbligazione del deceduto, che per quella degli eredi, in modo da consentire l’esecuzione della successione e la definizione dell’effettivo quadro dei nuovi diritti reali.

 

Come si determina il valore degli immobili

Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto i seguenti moltiplicatori:

  • 168 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale A/10, e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7;
  • 147 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
  • 84 per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 e D/5;
  • 68,25 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
  • 57,75 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

A differenza di quanto avveniva per ICI e IMUP, i coefficienti sopra riportati tengono già conto della rivalutazione del 5% della rendita catastale.

Esempio: A/2 rendita catastale € 600,00 x 168 = imponibile IMIS € 100.800

Per area fabbricabile s'intende l'area utilizzabile a qualsiasi scopo edificatorio, in base allo strumento urbanistico generale comunale. Sono esclusi dalla definizione di area fabbricabile, i terreni a destinazione urbanistica di tipo agricolo o silvo-pastorale, per i quali, quindi, non va versata l'imposta.

Il valore dell'area è costituito da quello venale in comune commercio (valore di mercato) al 1° gennaio di ogni periodo d'imposta. Nell'intento di ridurre al massimo l'insorgenza di contenzioso, il Comune ha fissato i valori minimi delle aree fabbricabili, da utilizzare per il calcolo dell'imposta.

Le fattispecie assimilate ad area edificabile sono le seguenti:

  • i fabbricati iscritti catastalmente nelle categorie F2, F/3 e F/4, in attesa dell'accatastamento definitivo;
  • i fabbricati oggetto di demolizione e/o interventi di recupero;
  • le aree, comunque qualificate dagli strumenti urbanistici comunali, durante l'effettuazione dei lavori di edificazione, indipendentemente dalla tipologie dei fabbricati realizzati.

Come si calcola

L’imposta dovuta per l’anno 2024 è determinata, applicando al valore del fabbricato e dell’area fabbricabile, così come appena specificato, le seguenti aliquote, detrazioni e deduzioni, come stabilito dal Consiglio Comunale con delibera nr. 66 del 21/12/2023:

 

TipologiaAliquota
Abitazioni principali, fattispecie assimilate e loro pertinenze:0,00%;
Abitazioni principali iscritte nelle categorie catastali A1, A8 e A9 e relative pertinenze:0,35%;
Fabbricati abitativi e pertinenze in comodato a parenti e affini 1° escluse categorie A1, A8, A90,495%
Altri fabbricati abitativi e le relative pertinenze:0,973%
Fabbricati attribuiti alle categorie catastali A10 e D2:0,55%
Fabbricati attribuiti alle categorie catastali C1 e C3:0,55%
Fabbricati attribuiti alle categorie catastali D1, D3, D4, D6, D7, D8, D9 (esclusi i casi sotto indicati):0,79%
Fabbricati attribuiti alla categoria catastale D1 la cui rendita catastale è uguale o minore a € 75.000,00:0,55%
Fabbricati attribuiti alle categorie catastali D7 e D8 la cui rendita catastale è uguale o minore a € 50.000,000,55%
Fabbricati strumentali all’attività agricola (esclusi i casi sotto indicati):0,1%
Fabbricati strumentali all’attività agricola la cui rendita catastale è uguale o minore a € 25.000,00:0,00%
Aree fabbricabili:0,895%
Fabbricati destinati e utilizzati a scuola paritaria:0,00%
Fabbricati concessi in comodato gratuito a soggetti iscritti all'albo delle organizzazioni di volontariato o al registro delle associazioni di promozione sociale:0,00%
Altre categorie catastali ovvero tipologie di fabbricati:0,895%

 

Per i fabbricati strumentali all’attività agricola (ossia quelli iscritti a catasto nella categoria D/10 o quelli che possiedono l’annotazione catastale di ruralità) dalla rendita catastale va dedotto un importo pari a € 1.500,00.

Abitazione principale e pertinenze

Per abitazione principale s’intende il fabbricato, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente.
Se i coniugi stabiliscono la residenza anagrafica in fabbricati diversi, situati anche al di fuori del territorio provinciale, l'applicazione del comma 2 lettera a) dell'art. 5 della L.P. 14/2014 è subordinato, sussistendone i presupposti, alla presentazione ai rispettivi comuni soggetti attivi dell'imposta di una comunicazione entro il termine perentorio del 30 giugno dell'anno successivo a quello nel quale le residenze anagrafiche vengono scisse. 
L'obbligo di comunicazione non sussiste con riferimento al fabbricato abitativo che costituiva abitazione principale dei coniugi prima della scissione delle residenze.
Come pertinenze dell’abitazione principale, vengono considerati esclusivamente i fabbricati classificati nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di due unità.

Sono assimilati all'abitazione principale:

  1. le unità immobiliari possedute dalle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale ai soci assegnatari, e le relative pertinenze;
  2. la casa coniugale assegnata al coniuge in seguito a provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, ovvero, nel caso di nucleo famigliare non derivante da matrimonio, il fabbricato abitativo assegnato al genitore, cui un provvedimento giudiziale ha riconosciuto l'affidamento dei figli, dove questi fissa la dimora abituale e la residenza anagrafica. In entrambi i casi, il soggetto passivo resta il titolare del diritto reale, il quale è tenuto al versamento dell'imposta relativamente al fabbricato in questione, secondo il trattamento agevolato previsto per l'abitazione principale;
  3. il fabbricato posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle forze armate e alle forze di polizia a ordinamento militare, dal personale dipendente delle forze di polizia a ordinamento civile, dal personale del corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
  4. l'unità immobiliare e le relative pertinenze possedute, a titolo di proprietà o di usufrutto, compreso il diritto di abitazione, da anziani e disabili che acquisicono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizioni che le stesse non risultino locale o comunue occupate da altri soggett

Agevolazioni:

A partire dall'anno d'imposta 2020 il Consiglio Comunale ha stabilito una aliquota ridotta per le seguenti fattispecie:

una sola unità immobiliare abitativa e relative pertinenze non appartenente alla categoria A/1, A/8 ed A/9, concessa in comodato gratuito dal soggetto passivo ai parenti ed affini entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale.

Condizione per godere dell'agevolazione tributaria è che il contratto di comodato sia redatto in forma scritta e registrato presso l'Agenzia delle Entrate.

L'agevolazione tributaria, ai sensi dell'art. 2704 del Codice Civile, decorre dalla data di avvenuta registrazione del contratto e comunque solo dal momento in cui il comodatario possiede i requisiti sia di residenza che di dimora abituale nell'immobile concesso. A pena di decadenza il comodante deve presentare al Comune apposita comunicazione entro la data di scadenza del versamento a saldo dell’imposta, con effetto retroattivo per il periodo d’imposta cui si riferisce.

Non sono previste agevolazioni per gli immobili appartenenti a cittadini residenti all'estero e iscritti all'A.I.R.E..

Esenzioni:

Sono esenti dall'IMIS:

  • i terreni qualificati a qualsiasi titolo come agricoli dallo strumento urbanistico comunale, tranne durante i lavori di edificazione;
  • gli immobili derivanti dalle demolizioni di cui all'articolo 111 della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 (legge provinciale per il governo del territorio 2015), tranne durante i lavori di edificazione;
  • i fabbricati di civile abitazione e le relative pertinenze destinati ad alloggi sociali. L’esenzione spetta anche per il periodo di inutilizzo, se il fabbricato mantiene la stessa destinazione;
  • i fabbricati classificati/classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
  • i fabbricati con destinazione ad usi culturali;
  • i fabbricati destinati esclusivamente all’esercizio del culto;
  • i fabbricati di proprietà della Santa Sede;
  • i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali;
  • i fabbricati che, dichiarati inagibili o inabitabili, sono stati recuperati, al fine di essere destinati alle attività assistenziali, limitatamente al periodo in cui sono adibiti direttamente allo svolgimento delle attività predette;
  • gli immobili soggetti a vincolo d'uso civico destinati esclusivamente ai fini istituzionali del possessore;
  • gli immobili posseduti dalle ONLUS, a qualsiasi fine destinati o utilizzati;
  • gli immobili concessi in comodato gratuito (con contratto registrato) ad enti pubblici per l’esercizio di funzioni, servizi o attività pubbliche.
  • gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222.

Sono esclusi dall'ambito di applicazione dell'IMIS, gli immobili posseduti dallo Stato, regioni, province, comuni, comunità, consorzi fra questi enti, se non soppressi, enti del servizio sanitario nazionale e aziende sanitarie, a qualsiasi fine destinati o utilizzati.

Come si versa

L'IMIS va versata utilizzando il modello F24, presso qualsiasi sportello bancario o postale.

Il pagamento dell'imposta deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

I versamenti non devono essere eseguiti quando l'importo risulta inferiore a € 15,00.

Nel caso in cui il contribuente versi l'imposta seguendo il conteggio spedito dal Comune, non si rendono applicabili, in fase di accertamento, le sanzioni relative all'omesso o infedele versamento. Questo principio non si applica nel caso in cui l'errore nel calcolo dell'imposta discenda da comportamento non corretto del contribuente. A titolo di esempio, non esaustivo, rientrano i seguenti casi:

  1. tra la data indicata nel conteggio e la scadenza di versamento, muta il quadro degli immobili posseduti dal contribuente;
  2. tra la data indicata nel conteggio e la scadenza di versamento, cambiano gli elementi soggettivi influenti sul calcolo dell'imposta (es. modica della residenza);
  3. il quadro catastale rilevato dal Comune è irregolare per omesse variazioni obbligatorie del contribuente, rispetto agli obblighi tavolari e catastali.

In tutti i casi sopra riportati, spetta al contribuente stesso ricalcolare l'imposta dovuta ovvero contattare immediatamente l'Ufficio Tributi per la segnalazione ed il ricalcolo.

Cosa succede se non si è ricevuto il modello precompilato?

Il modello precompilato è uno strumento previsto, al fine esclusivo di aiutare il cittadino nel pagamento dell’imposta. Il mancato ricevimento dello stesso non libera il contribuente dal versamento di quanto dovuto. E’ opportuno che il cittadino ne segnali al Comune il mancato ricevimento, al fine di individuare la causa del disservizio.

Codice catastale del Comune di Borgo Valsugana: B006

Codici tributo IMIS da utilizzare per la compilazione del modello F24:

 

Codice TributoTipologia immobile
3990Abitazione principale e pertinenze
3991Altri fabbricati abitativi
3992Altri fabbricati
3993Aree fabbricabili
3994Sanzioni da accertamento
3995Interessi da accertamento
3996Sanzioni e interessi da ravvedimento operoso

Il Funzionario responsabile del Tributo è la dott.ssa Comite Maria

Si riporta, di seguito, lo stralcio del testo di legge riguardante l'IMIS e le delibere di approvazione, da parte del Consiglio Comunale, del Regolamento e delle aliquote per l'anno 2023:

Stralcio L.p. 14 del 30 dicembre 2014

Regolamento per la la disciplina dell'IMIS

Delibera approvazione aliquote e detrazioni per l'anno d'imposta 2024