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Atti amministrativi generali

Dipende da

Direttive, circolari, programmi, istruzioni e ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti, ovvero nei quali si determina l'interpretazione di norme giuridiche che riguardano o dettano disposizioni per l'applicazione di esse.

Il Decreto legislativo 14/03/2013, n. 33, art. 12, com. 1 prevede che "le pubbliche amministrazioni pubblicano sui propri siti istituzionali i riferimenti normativi con i relativi link alle norme di legge statale pubblicate nella banca dati Normattiva che ne regolano l'istituzione, l'organizzazione e l'attività.

Sono altresì pubblicati le direttive, le circolari, i programmi e le istruzioni emanati dall'amministrazione e ogni atto, previsto dalla legge o comunque adottato, che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti ovvero nei quali si determina l'interpretazione di norme giuridiche che le riguardano o si dettano disposizioni per l'applicazione di esse, ivi compresi i codici di condotta, le misure integrative di prevenzione della corruzione individuate ai sensi della Legge 06/11/2012, art. 1, com. 2 - bis, i documenti di programmazione strategico-gestionale e gli atti degli organismi indipendenti di valutazione".

Il Decreto legislativo 14-03-2013, n. 33, art. 12, com. 1- bis non è applicabile all'ente a seguito di quanto disposto dalla  Legge regionale 29/10/2014, n. 10, art. 1 così come modificato dalla Legge regionale 26/06/2016, n. 16.

Con riferimento agli statuti e alle norme di legge regionali, che regolano le funzioni, l'organizzazione e lo svolgimento delle attività di competenza dell'amministrazione, sono pubblicati gli estremi degli atti e dei testi ufficiali aggiornati.